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STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NATURAMICI Articolo
1 - Denominazione e sede sociale È
costituita tra i presenti una
libera Associazione di durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, con
sede in Roma (RM) Via M. Ghetaldi, 33 regolata a
norma del titolo I Cap III art. 36 e ss. Codice Civile denominata “Associazione Culturale Sportiva
NaturAmici”,
in breve “NATURAMICI”. Articolo
2 – Scopo 1
-
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto,
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. 2
-
L’Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione delle pratiche ecologiche,
turistiche e sportive in tutte le loro componenti e nelle varie forme, incluse
quelle didattiche, scientifiche e le attività ad esse
connesse. Per
il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura
mobiliare, e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione del suo scopo
associativo o comunque direttamente o indirettamente connesse allo stesso,
nonché potrà svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e
attrezzature sportive abilitate alla pratica delle attività citate,
nonché lo svolgimento dell’attività editoriale a carattere culturale,
informatico e tecnico didattico, finalizzate al servizio dei propri scopi
istituzionali e nel rispetto delle leggi vigenti in
materia. Nella sede
l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri
soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro o in via accessoria,
strumentale e comunque marginale, svolgere attività commerciale i cui fondi
raccolti verranno destinati al raggiungimento degli scopi
sociali. Per
il raggiungimento degli scopi, l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione
ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione
a manifestazioni, a competizioni sportive, a viaggi e escursioni, a convegni e
incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità
associative. 3
- È caratterizzata altresì dalla
democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall’elettività delle
cariche associative e dall’obbligatorietà del
bilancio. L’Associazione
si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei
propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni
di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle
strutture o qualificare e specializzare le sue attività. 4
-
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi
dell’ordinamento generale dello Stato Italiano nonché agli statuti delle
Federazioni e Organismi Internazionali cui potrà essere affiliata o
aderente. 5
-
L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei
propri associati. Articolo
3 - Durata La
durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati. Articolo
4 - Domanda d’ammissione 1
-
Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa
iscrizione alla stessa. È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia
operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne
derivano. Gli
associati si dividono nelle seguenti categorie: 1)
Associati
Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto
costitutivo; 2)
Associati
Ordinari: persone o enti che previa
presentazione della domanda sono ammessi a far parte della Associazione dal
Consiglio Direttivo e si impegnano a versare per tutta la permanenza del vincolo
associativo la quota annuale; 3)
Associati
Sostenitori: coloro che versano una quota associativa a titolo di contributo
volontario secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo anche per usufruire
di particolari servizi forniti dalla associazione e partecipano alla vita
sociale senza diritto di voto; 4)
Associati
Onorari: persone o enti o istituzioni nominati dal Consiglio Direttivo che
abbiano contribuito in maniera determinante con la propria opera al
raggiungimento degli scopi dell’Associazione; sono esonerati dal versamento
delle quote annuali e possono partecipare alla vita sociale senza diritto di
voto. 2 -
Possono
chiedere di essere associati tutte le persone fisiche, di qualsiasi età o sesso,
gli enti e/o società pubbliche e/o private e/o
associazioni che condivideranno le finalità dell’Associazione
impegnandosi a perseguirne lo scopo ed accettandone i principi
statutari. 3
-
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno
redigere una domanda su apposito modulo. 4
-
La validità della qualità di socio è
subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio
Direttivo cui eventuale diniego è insindacabile. 5 - In caso di domanda d’ammissione ad
associato presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate
dall’esercente la potestà parentale. L’esercente
la patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli
effetti nei confronti dell’Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne. 6
-
La quota associativa annuale non può essere trasferita a terzi. Il
Consiglio Direttivo determinerà annualmente l’importo della quota associativa
versata contestualmente all’accettazione della domanda d’iscrizione
all’Associazione da ciascun socio una volta sola per l’intera durata della sua
partecipazione. Potranno essere determinate quote di importi diversi a seconda
delle categorie degli associati. Articolo
5 - obblighi e Diritti degli associati 1
- Gli associati dovranno pagare ogni anno la quota associativa deliberata dal
Consiglio Direttivo. Gli associati non in regola con il pagamento della quota
non hanno diritto a partecipare all’attività associativa. Rientrano inoltre tra
i doveri di ciascun
associato: §
sostenere
le attività
promosse dall’Associazione; §
partecipare
alle riunioni
e/o assemblee indette dal Consiglio Direttivo; §
tenere
un contegno più corretto sotto ogni aspetto evitando atti contrari alla
educazione e al decoro; §
offrire
volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità
per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e funzionamento
dell’associazione secondo le necessità organizzative delle attività
promosse. 2
-
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto
di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e
passivo. Tale diritto
sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile
che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età. Al
socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali
all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti richiesti dal
successivo art. 13 comma 2°. 3
-
La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette
da Consiglio Direttivo, Articolo
6 - Decadenza dell’associato 1
–
Gli associati cessano di appartenere
all’Associazione nei seguenti casi: a)
Le
dimissioni volontarie (rinuncia). Queste sono trasmesse al Consiglio Direttivo a
mezzo RR ed hanno efficacia il trentesimo giorno successivo a quello nel quale
tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso
Consiglio, esaminata la richiesta non conceda un termine
minore. b)
morosità
nel versamento della quota associativa annuale protrattasi per oltre 60 giorni
dalla scadenza del termine; c)
espulsione,
deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e
fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon
andamento del sodalizio; d)
Scioglimento
dell’Associazione ai sensi dell’art. 23 del presente
Statuto. 2
-
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve
essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla
quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in
contradditorio con l’interessato
ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane
sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. 3
-
L’Associato radiato non può essere più riammesso. L’associato
che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto
al patrimonio sociale ed ai contributi versati. Articolo
7 - Organi 1
- Gli organi dell’Associazione sono i seguenti: a)
l’Assemblea
generale dei soci; b)
il
Presidente; c)
il
Vicepresidente; d)
il
Consiglio Direttivo; Articolo
8 - Assemblea generale dei soci 1
-
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, anche
fuori dalla sede e su tutto il territorio nazionale. Quando
è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati
e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli
associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2
-
La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio
Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento
delle quote associative all’atto della richiesta, che propone l’ordine del
giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio
Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 9, e
comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell’Assemblea
straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il
Consiglio Direttivo. 3
-
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, in
ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli
associati. 4
-
Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio
Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone
legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei
presenti. 5
-
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.
Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche
sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori,
i candidati alle medesime cariche.
7
-
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal
Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con
le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima
diffusione. Articolo
9 - Diritti di partecipazione 1
-
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e
non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno
diritto di voto solo gli associati maggiorenni. 2
-
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta
non più di 2 associati. Articolo
10 - Conpetenze dell’Assemblea Ordinaria 1
-
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima dell’effettuazione, mediante
affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione
agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono
essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie trattate. 2
-
L’Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno
una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per
l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio
preventivo. 3
-
L’assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio
Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come
previsto dal presente Statuto, per eleggere il Presidente ed i componenti del
Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art.
13. 4
-
Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito
all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti
dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea
Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del
precedente articolo 8, comma 2 Articolo
11 - Validità delle Assemblee 1
-
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli
associati, salvo il caso disciplinato dal seguente art. 12, iscritti e delibera
con voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati. Ogni
socio ha diritto a un voto. 2
-
l’Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, che potrà
essere indetta contestualmente alla prima, ad almeno 24 ore di distanza,
delibera a maggioranza assoluta dei presenti o in proprio o per delega qualunque
sia il loro numero. Articolo
12 - Assemblea straordinaria 1
-
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo
almeno 20 giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede
dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta
ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare. 2
– L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e
modificazione dello Statuto sociale, designazione e sostituzione degli organi
sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere
il funzionamento e la gestione
dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di
liquidazione. Articolo
13 - Consiglio Direttivo 1
-
Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito
dall’assemblea fino ad un massimo di 8 (otto) eletti dall’assemblea. Tutti gli
incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3
anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a
maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. 2
-
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento
delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne
passate in giudicato per delitti non colposi. 3
-
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. 4
-
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da
un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da altri incaricato.
Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le
formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la
massima diffusione. 5
-
Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si
assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica. Egli viene sostituito
dal candidato che alle precedenti elezioni ha ottenuto il maggior numero di
voti Articolo
14 - Dimissioni 1
-
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio
venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del
Consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il
subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di
votazioni. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il
Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile
dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in
carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. 2
-
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio
Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal
Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla
prima assemblea utile successiva. 3
-
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica
qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la
maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale
evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea per la
nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e
limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria
dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo
decaduto. Articolo
15 - Convocazione Direttivo 1
- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri,
senza formalità. Articolo
16 - Compiti del Consiglio Direttivo 1
- Sono compiti del Consiglio Direttivo: a)
nominare
tra i propri componenti il Vice Presidente ed il
Segretario; b)
deliberare
sulle domande di ammissione dei soci; c)
determinare
le quote associative che i Soci sono tenuti a versare
annualmente; d)
redigere
il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all’assemblea; e)
fissare
le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e
convocare l’Assemblea Straordinaria nel rispetto delle norme dell’Art.8 e
seguenti del presente Statuto; f)
redigere
gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea degli associati; g)
adottare
i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere
necessari; h)
attuare
le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea
dei soci; i)
stipulare
contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine,
di forniture, di appalto, di permute,
aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare
accedere a finanziamenti bancari, contrarre contratti di leasing e assumere ogni
altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di
lavoro, per la gestione delle strutture
ricreative dell’Associazione, le attività
culturali e sportive, nominare tecnici, animatori, specialisti per
lo svolgimento delle attività societarie e pratica
sportiva; j)
distribuire
incarichi per lo svolgimento di particolari mansioni. k)
e
comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione; Articolo
17 - Il Presidente 1-
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne
controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi
sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza. Ha poteri di firma sui conti bancari e può
delegare fino a 2 membri del Consiglio Direttivo ad operare sui conti
stessi. Articolo
18 - Il Vicepresidente Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente
delegato. Articolo
19 - Il Rendiconto 1
-
Il Consiglio Direttivo redige il
bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione
assembleare. Il bilancio consuntivo
deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria
dell’Associazione. 2
-
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in
modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria
dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti
degli associati. 3
-
Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine
del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati copia del bilancio stesso. Articolo
20 - Anno sociale L’anno
sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31
dicembre di ciascun anno. Articolo
21 - Fondo comune 1
- I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da
lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate
dall’Associazione nonché da ogni altro bene o utilità conferito all’Associazione
con espressa destinazione a patrimonio. I
singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né
pretenderne la quota in caso di recesso dal sodalizio. Articolo
22 - Clausola Compromissoria 1
- Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci
medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza degli Organi e delle norme
che disciplinano la giustizia in seno all’Associazione, definiti dal suo Statuto
e dai regolamenti che ne discendono. Articolo
23 - Scioglimento 1
-
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale
dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la
presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con
l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci
esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la
richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per
oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5
dei soci con diritto di voto, con esclusione delle
deleghe. 2
-
addivenendosi in qualsiasi momento allo scioglimento della associazione
il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad
associazioni Articolo
27 - Norma di rinvio 1
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le
disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti cui l’Associazione è affiliata ed
in subordine le norme del codice
civile. |